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T.U. 13/01/2006

b), l'effetto cumulativo delle riduzioni previste ai commi 4, 5 e 6 non può in alcun caso dar luogo ad un termine per la ricezione delle offerte inferiore a 10 giorni dalla data dell'invito a presentare un'offerta. 2 Qualora, per qualunque motivo i capitolati d'oneri, i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 226, o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco di documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte, sono prorogati di conseguenza, tranne nel caso di un termine fissato consensualmente a norma del paragrafo 3, lettera b), in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte. 3 Una tabella che riepiloga i termini previsti dal presente articolo figura all'allegato XIX. Relazione all’articolo 227 Il presente articolo recepisce fedelmente l’art. 45 della direttiva 2004/17. Va segnalato che, rispetto all’art. 17 del D.Lgs. 158/95, la possibilità di concordare il termine per la ricezione delle offerte è stato esteso, come prevede la direttiva 2004/17 (ma anche la precedente direttiva 93/38) a tutti “gli enti aggiudicatori” e non più limitato alle imprese pubbliche e ai soggetti privati che godo di diritti speciali o esclusivi. Sezione IV – Informazioni

Art. 228 (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione) (art. 49, parr. 3, 4, 5, direttiva 2004/17; art. 15, D.Lgs. 158/1995) 1 Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualifica- la nuova direttiva prevede un termine massimo (15 gg.) per la comunicazione della reiezione della domanda di ammissione al sistema di qualificazione e il preavviso della decisione di esclusione dal sistema.

Art. 229 (Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati) (art. 50, direttiva 2004/17; art. 27 D.Lgs. 158/1995) 1 Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a 2 permettere loro, in una fase successiva, di giustificare le determinazioni riguardanti: 3 a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l'aggiudicazione degli appalti; 4 b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell’articolo 221;

Art. 230 (Disposizioni generali) (Art. 51 Direttiva n. 17 del 2004; art. 22, d.lgs. n. 158/1995) 1 Gli enti aggiudicatori applicano l’articolo 38 per l’accertamento dei requisiti di carattere generale dei candidati o degli offerenti. 2 Per l’accertamento dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 50. 3 Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell’articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 50, ovvero accertare i requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria ai sensi dell’articolo 233. 4 Quale che sia il sistema di selezione qualitativa prescelto, si applicano, nei limiti di compatibilità, gli articoli 49 e 50. 5 Il regolamento di cui all’articolo 5 detta le disposizioni attuative del pre( Ricerca full-text) zione devono informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine. Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dalla presentazione della relativa domanda, l'ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi dalla presentazione, le ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta. 1 I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue motivazioni quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all'articolo 232, comma 2. 2 Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono disporre l’esclusione da tale sistema di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui all'articolo

232. L'intenzione di disporre l’esclusione è preventivamente notificata per iscritto all'operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per l’esclusione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento. Relazione all’articolo 228 Il presente articolo recepisce l’art. 49, par. 3 e ss. della direttiva 2004/17. 5 c) la mancata applicazione, in virtù delle deroghe previste dagli articoli da 207 a 219, nonché dagli 6 articoli da 17 a 19 e dagli articoli 24, 25 e 29, delle disposizioni di cui agli

articoli 20, 21, 38, 63, 7 66, 68, 69, 71, 76, 77, 79, da 81 a 88, 118, 220, 221, da 223 a 234. 8 9 Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento 10 delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici. 11 12 Le informazioni devono essere conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione 13 dell'appalto, affinché, durante tale periodo, l'ente aggiudicatore possa fornirle alla Commissione su 14 richiesta di quest’ultima. 15 Relazione all’articolo 229 Il presente articolo recepisce senza particolarità l’art. 50 della direttiva 2004/17. Rispetto alla precedente disciplina della direttiva 93/38 e del D.Lgs. 158/95, SEZIONE V (Selezione qualitativa degli offerenti) sente articolo, stabilendo gli eventuali ulteriori requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria per i lavori, servizi, forniture, nei settori speciali, anche al fine della attestazione e certificazione SOA. Relazione all’articolo 230 Si stabilisce un regime unitario per tutti gli enti aggiudicatori. Devono tutti applicare l’articolo 38 per i requisiti di carattere generale. Per l’accertamento dei requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria, alla luce degli articoli 15 e 22, d.lgs. n. 158/1995, si stabilisce che: gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, o istituiscono un proprio sistema di qualificazione, o applicano gli articoli da 39 a 50 (vale a dire le regole dettate per i settori ordinari); gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici, possono: o istituire propri sistemi di qualificazione; o applicare gli articoli da 39 a 50; o accertare i requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria secondo criteri oggettivi e non discriminatori in conformità ai criteri desumibili dagli

articoli da 39 a 50. Il comma 4 richiama la disciplina dettata per i settori ordinari in tema di avvalimento. Il comma 5 è consequenziale. L’art. 15, d.lgs. n. 158 del 1995 ipotizza un d.m. che fissa i criteri di qualificazione per i lavori nei settori speciali.

Art. 231 (Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni) (Art. 52 Direttiva n. 17 del 2004; art. 22 D.Lgs. 158/1995) 1.Quando selezionano i partecipanti ad una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla qualificazione o nell’aggiornare le condizioni di ammissione, gli enti aggiudicatori non possono:

a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;

b) esigere prove già presenti nella documentazione valida disponibile.

2. Quale che sia il sistema prescelto per l’accertamento dei requisiti di qualificazione, tra quelli indicati all’articolo 230, commi 2 e 3, gli enti aggiudicatori applicano gli articoli 43 e 44. T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Relazione all’articolo 231 Viene recepito l’art. 52, direttiva 2004/17. I paragrafi 2 e 3 dell’art. 52 della direttiva 2004/17 non si discostano dagli articolo 49 e 50, direttiva 2004/18, recepiti negli articoli 43 e 44. Pertanto si opera nel presente articolo rinvio a detti articoli.

Art. 232 (Sistemi di qualificazione e conseguenti procedure selettive) (Art. 51.2 e 53 Direttiva n. 17 del 2004; art. 15 D.Lgs. 158/1995) 1 Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli 2 imprenditori, fornitori o prestatori di servizi; se finalizzato all'aggiudicazione dei lavori, tale sistema 3 deve conformarsi ai criteri di qualificazione fissati dal regolamento di cui all’articolo 5. 4 5 Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli 6 operatori economici possano chieder in qualsiasi momento di essere qualificati. 7 8 Il sistema è gestito secondo criteri e norme di qualificazione oggettivi, che possono, 9 all’occorrenza, essere aggiornati, e che sono stabiliti dall’ente aggiudicatore, e può comprendere 10 vari stadi di qualificazione. 11 12 Se i criteri e le norme del comma 4 comprendono specifiche tecniche, si applica l’articolo 68. 13 14 I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all’articolo 38. 15 16 Se chi chiede la qualificazione intende avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria 17 o tecnica e professionale di altri soggetti, il sistema di qualificazione deve essere gestito garantendo il rispetto dell’articolo 50. 1 I criteri e le norme di qualificazione di cui ai commi 3 e 4 sono resi disponibili, a richiesta, agli 2 operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli 3 operatori economici interessati. 4 5 Un ente aggiudicatore può utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente 6 aggiudicatore, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati. 7 8 Viene redatto un elenco di operatori economici, che può essere diviso in categorie in base al tipo 9 di appalti per i quali la qualificazione viene richiesta. 10 11 In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori osservano: 12 a) l’articolo 223, comma 4, quanto all’avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; 13 b) l’articolo 228, quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione; 14 c) l’articolo 231 quanto al mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o 15 finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni. 16 17 L’ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i 18 certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può 19 chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell’ente 20 aggiudicatore. 21 22 I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa T.U. 13/01/2006 – Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 23 dall’italiano, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme 24 al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, 25 oppure da un traduttore ufficiale. 26 27 Se viene indetta una gara con un avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, gli 28 offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra 29 i candidati qualificati con tale sistema. 30 31 Nell’ipotesi di cui al comma 14, al fine di selezionare i partecipanti alla procedura di 32 aggiudicazione dello specifico appalto oggetto di gara, gli enti aggiudicatori: 33 a) qualificano gli operatori economici in conformità al presente articolo; 34 b) selezionano gli operatori in base a criteri oggettivi; 35 c) riducono, se del caso, il numero dei candidati selezionati, con criteri oggettivi. 36 Relazione all’articolo 232 I commi da 1 a 10 recepiscono l’art. 53, direttiva 2004/17. I commi 11 e 12 riproducono norme già contenute nell’articolo 15, d.lgs. n. 158/1995. I commi 13 e 14 recepiscono l’art. 51.1., direttiva 2004/17.

 

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